Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine
di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui
all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri
e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in
modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto
è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della
storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi
non possano mai più accadere.
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